Art. 89 — Consorzio degli esercenti
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Il prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, puo' autorizzare i comuni delle classi H ed I a concedere la gestione delle imposte di consumo alla maggioranza degli esercenti riuniti in consorzio, verso il pagamento di un canone annuo, che non puo' essere inferiore al presumibile reddito netto che il comune potrebbe conseguire dalla gestione diretta delle imposte medesime. Sono escluse dalla concessione predetta le imposte sui materiali per costruzioni edilizie e sul consumo del gas-luce e dell'energia elettrica, che devono essere riscosse direttamente dal comune.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva