Art. 337
Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, secondo le norme stabilite nel regolamento di polizia mortuaria. Il cimitero e' posto sotto la sorveglianza dell'autorita' sanitaria, che la esercita a mezzo dell'ufficiale sanitario. I piccoli comuni possono costruire cimiteri consorziali.
Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva