Art. 9
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Le spese non contemplate negli articoli 5 e 7 sono facoltative. Le spese facoltative dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono avere per oggetto servizi ed uffici di utilita' pubblica, entro i termini della rispettiva circoscrizione amministrativa.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 1 aprile 1934 · versione 0 su Normattiva