Art. 91

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Il ministro delle Finanze, per mezzo degli ispettori istituiti col R. decreto 24 marzo 1930, n. 250, e i prefetti hanno facolta' di far eseguire ispezioni sulle gestioni delle imposte di consumo tenute sia in economia, sia per appalto, allo scopo di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente approvata dalle autorita' competenti, e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art91 · fonte su Normattiva