Art. 92 — Sorvegliante
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Ove i risultati delle ispezioni eseguite a sensi del precedente articolo dimostrino che la gestione non procede regolare ed ordinata, il prefetto, oltre all'applicazione della pena pecuniaria prevista negli articoli 75 e 84, puo' provvedere all'invio di un sorvegliante presso l'azienda delle imposte di consumo con le facolta' ed attribuzioni che saranno stabilite nel regolamento. Le spese della sorveglianza sono a carico dei comuni o degli appaltatori, secondo che la gestione sia tenuta in economia od in appalto. La nomina del sorvegliante e' revocata dal prefetto, appena la gestione sia divenuta regolare.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva