Art. 93
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Quando la gestione in economia delle imposte di consumo non proceda regolare ed ordinata, il prefetto, sentito il consiglio di prefettura, puo' sostituirvi l'appalto. La sostituzione deve sempre ordinarsi quando il prefetto ritenga, a suo discrezionale giudizio, che il comune non ritragga dalla gestione stessa tutto il provento che potrebbe conseguire in relazione alle possibilita' economiche dei suoi abitanti, tenuto conto altresi' delle necessita' del bilancio comunale. I provvedimenti del prefetto sono definitivi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 20 luglio 1952 · versione 0 su Normattiva