Art. 95
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[1]La tariffa massima delle imposte di consumo e' la seguente:
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 11 gennaio 1943, n. 65, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'imposta di consumo sui mobili di qualita' fine di cui alla tariffa massima riportata all'art. 95 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e' estesa ai grammofoni ed ai radiogrammofoni".
D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62
42con decorrenza dal 1 gennaio 1945
Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che "Per le imposte sul valore locativo, di famiglia, sul bestiame, sugli animali caprini, sui cani, sulle vetture pubbliche e private, sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, di patente, di soggiorno, di licenza, per la tassa di occupazione del suolo, del soprasuolo e sottosuolo stradale e per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e lubrificanti e di tabacchi, per la tassa sulle insegne, per la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale, le disposizioni del presente decreto avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1945".
D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100
43Il D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, nel modificare l'art. 2, comma 1, del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE Unita' Imposta (Vedi art. 96) di misura (in lire) Vini comuni........................... hl. 500 Vi si comprendono tutti i vini comunque confezionati (in fusti od in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore o eguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini....................................... hl. 1.000 Vi si comprendono tutti i vini spicciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, moscati, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti, i Vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli aperitivi a base di vino, la cui gradazione alcoolica sia non superiore ai ventuno gradi. Vini in bottiglia............................... una 10 Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermeticamente chiuse, portanti indicazione, mediante etichette o impressione sul vetro, della qualita' del vino o del nome della ditta preparatrice del prodotto. Vini spumanti in bottiglia...................... una 50". Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 24 marzo 1946.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177
47Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, nel modificare l'art. 1, comma 1, del D.Lgs. Luogotenenziale 18 febbraio 1946, n. 100, che a sua volta modifica l'art. 2, comma 1 del D.Lgs. Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa massima dell'imposta di consumo sulle bevande stabilita dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 62, e modificata come segue: BEVANDE Unita' Imposta (vedi art. 96) di misura in lire Vini comuni............................... hl. 800 Vi si comprendono tutti i vini co- munque confezionati (in fusti o in altri recipienti) di gradazione alcoolica superiore od uguale ai cinque gradi dell'alcoolometro di Gay Lussac, e non superiore a ventuno, esclusi quelli delle voci successive. Vini fini................................. hl. 3.000 Vi si comprendono tutti i vini spe- ciali, quali il vermut, il marsala, i vini liquorosi (crema marsala, mosca- ti, aleatici e malvasie - passiti e non passiti -), i vinsanti,i vini liquorosi in genere, i vini aromatici e gli ape- ritivi base di vino la cui gradazione alcoolica sia non superiore a ventuno gradi. Vini in bottiglia......................... una 40 Si considerano vini in bottiglia quelli contenuti in bottiglie ermetica- mente chiuse, portanti indicazione, mediante etichetta o impressione sul vetro, della qualita' del vino o del nome della ditta preparatrice del pro- dotto. L'imbottigliamento, nelle dette for- me, dei vini di qualsiasi qualita' ef- fettuato negli esercizi di vendita da' luogo al pagamento dell'imposta dif- ferenziale. Vini spumanti in bottiglia................ una 100" Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 10 aprile 1947.
Testo vigente dal 24 aprile 1947 al 1 maggio 1948 · versione 56 su Normattiva