Art. 98
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L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non puo' eccedere l'8% del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.
Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva