Art. 98

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L'imposta sui materiali per costruzioni edilizie si applica secondo le norme stabilite dall'articolo 39 e non puo' eccedere l'8% del valore in provvista dei materiali impiegati nei lavori edilizi.

Testo vigente dal 16 settembre 1931 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-09-14;1175~art98 · fonte su Normattiva