Art. 12
Uffici competenti 1. Gli uffici del registro sono competenti per l'imposta catastale e per l'imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l'imposta ipotecaria sulle altre formalita' che vi sono soggette.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva