Art. 10-terIrregolarita' nella circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro

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(( In caso di irregolarita' o di infrazione verificatasi nel corso della circolazione di prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro, si applicano, salvo quanto previsto per l'esercizio dell'azione penale se i fatti addebitati costituiscono reato, le seguenti disposizioni:

  • a)l'accisa e' corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento conformemente agli articoli 10, commi 3 e 4, ovvero 10-bis, comma 3, e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato alla irregolarita' o all'infrazione e che era a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della irregolarita' o dell'infrazione;
  • b)l'accisa e' riscossa in Italia se l'irregolarita' o l'infrazione si e' verificata nel territorio dello Stato;
  • c)se l'irregolarita' o l'infrazione e' accertata nel territorio dello Stato e non e' possibile determinare il luogo in cui essa si e' effettivamente verificata, si presume che l'irregolarita' o l'infrazione si sia verificata nel territorio dello Stato e nel momento in cui e' stata accertata;
  • d)se entro tre anni dalla data di acquisto dei prodotti gia' immessi in consumo in un altro Stato membro viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa nel territorio dello Stato viene rimborsata con gli interessi calcolati, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 4, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso. A tale fine, il soggetto che ha pagato l'accisa fornisce all'Amministrazione finanziaria, entro il termine di decadenza di due anni dalla data in cui e' comunicato al medesimo l'avvenuto accertamento del luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione si e' effettivamente verificata, la prova che l'accisa e' stata pagata nell'altro Stato membro. Nei casi in cui l'accisa sia stata riscossa in Italia ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'Amministrazione finanziaria informa le competenti autorita' dello Stato membro in cui i prodotti sono stati inizialmente immessi in consumo. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale, come definite all'articolo 4, comma 5, dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, e' concesso l'abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall'Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti e' avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore; per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti di cui al comma 1, avvenute nel corso del trasporto nel territorio nazionale, l'abbuono e' concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Qualora il soggetto di cui al comma 1, lettera a), dimostri di avere pagato l'accisa, o abbia diritto all'abbuono d'imposta ai sensi del comma 3, l'Amministrazione finanziaria procede allo svincolo della garanzia dal medesimo prestata.

Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 14 dicembre 2021 · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art10ter · fonte su Normattiva