Art. 22Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione

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Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 2, l'obbligo del pagamento dell'accisa sorge anche quando si verificano i casi previsti dall'art. 21, commi 2, 5 e 6. Il consumo di oli minerali all'interno di uno stabilimento di produzione non e' considerato fatto generatore d'accisa se il consumo e' effettuato per fini della produzione. Per i consumi non connessi alla produzione di oli minerali e per la propulsione di veicoli a motore e' dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la produzione anche quelli effettuati per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidita' dei prodotti petroliferi, effettuate nell'interno dei depositi fiscali. Si considera stabilimento di produzione di oli minerali qualsiasi stabilimento nel quale i prodotti di cui all'art. 21, commi 1 e 2, sono fabbricati o sottoposti ad operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata. Piu' stabilimenti di produzione, che attuano processi di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa impresa, ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un bilancio fiscale unico. Non si considerano stabilimenti di produzione di oli minerali gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo prodotti non soggetti ad accisa. Non si considera produzione di oli minerali:

  • a)l'operazione nel corso della quale si ottengono in via accessoria piccole quantita' di oli minerali;
  • b)l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato l'olio minerale recuperato, a condizione che l'importo dell'accisa pagata su tale olio non sia inferiore a quello che sarebbe dovuto sull'olio reimpiegato se fosse oggetto di nuova imposizione;
  • c)l'operazione di miscelazione di oli minerali, tra di loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta non benefici di una esenzione, ovvero che sulla miscela non sia dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato sui singoli componenti.

Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 1 giugno 2007 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art22 · fonte su Normattiva