Art. 24-bis — Denaturazione dei prodotti energetici
Le formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore dell'Agenzia delle dogane. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1 restano in vigore le formule e le modalita' di denaturazione vigenti in quanto applicabili.
Testo vigente dal 1 giugno 2007, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva