Art. 9-octies
Disposizioni attuative per la qualifica di soggetto obbligato accreditato
((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies, con particolare riguardo alla determinazione dei parametri e dei punteggi da attribuire in relazione a ciascuno dei profili di affidabilita' di cui all'articolo 9-quinquies, comma 2.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, in relazione ai SOAC e tenuto conto delle specificita' dei settori di attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f.1), in cui i medesimi operano nonche' del livello di affidabilita' loro attribuito, le semplificazioni e le facilitazioni con riguardo alla tenuta dei registri, anche in modalita' esclusivamente informatica. Con il medesimo decreto possono essere altresi' individuate semplificazioni e facilitazioni con riguardo:))
- a)((alla contabilizzazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche che risultano danneggiati o inutilizzabili;))
- b)((alla periodicita' di effettuazione degli inventari, nei limiti temporali di prescrizione dell'imposta;))
- c)((all'esecuzione delle operazioni di denaturazione senza la vigilanza continuativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;))
- d)((alla dilazione, fino a un massimo di ventiquattro mesi, del termine di cui all'articolo 13, comma 5, per l'applicazione dei contrassegni fiscali per le bevande alcoliche;))
- e)((al differimento dei termini previsti per la presentazione di comunicazioni periodiche;))
- f)((alla documentazione da allegare in relazione alla presentazione di istanze nei confronti della medesima Agenzia;))
- g)((alle modalita' di presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica e del gas naturale;))
- h)((all'esecuzione delle operazioni di miscelazione tra prodotti energetici aventi codici di nomenclatura differenti.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43
129Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Le disposizioni di cui all'articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
Testo vigente dal 5 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva