Art. 24-ter — Gasolio commerciale
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Il gasolio commerciale usato come carburante e' assoggettato ad accisa con l'applicazione dell'aliquota prevista per tale impiego dal numero 4-bis della tabella A allegata al presente testo unico. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virtu' di altro titolo che ne garantisca l'esclusiva disponibilita', per i seguenti scopi: 78
- a)attivita' di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
- 1)persone fisiche o giuridiche iscritte nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- 2)persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell'autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell'elenco appositamente istituito;
- 3)imprese stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea per l'esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
- b)attivita' di trasporto di persone svolta da:
- 1)enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l'attivita' di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione;
- 2)imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285;
- 3)imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- 4)imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009. E' considerato altresi' gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivita' di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico. Il rimborso dell'onere conseguente alla maggiore accisa applicata al gasolio commerciale e' determinato in misura pari alla differenza tra l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I, e quella di cui al comma 1 del presente articolo. Ai fini del predetto rimborso, i soggetti di cui ai commi 2 e 3 presentano apposita dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare in cui e' avvenuto il consumo del gasolio commerciale. Per ciascuno dei predetti trimestri, il rimborso di cui al presente comma e' riconosciuto, entro il limite quantitativo di un litro di gasolio consumato, da ciascun veicolo di cui al comma 2, per ogni chilometro percorso dallo stesso veicolo. 76 Il credito spettante ai sensi del comma 4 del presente articolo e' riconosciuto, mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui il medesimo credito e' sorto per effetto del provvedimento di accoglimento o del decorso del termine di ((trenta)) giorni dal ricevimento della dichiarazione. ((Per la fruizione del rimborso con la modalita' di cui al presente comma, la dichiarazione di cui al comma 4 e' presentata esclusivamente in forma telematica.)) 143 In alternativa a quanto previsto dal comma 5, il credito spettante ai sensi del comma 4 puo' essere riconosciuto in denaro.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 26 ottobre 2019, n. 124
76con decorrenza dal 1 gennaio 2020
Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che la presente modifica si applica ai consumi di gasolio commerciale effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020.
L. 27 dicembre 2019, n. 160
78La L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto (con l'art. 1, comma 630) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2020.
D.L. 22 maggio 2026, n. 89
143con decorrenza dal 1 ottobre 2026
- Il D.L. 22 maggio 2026, n. 89 ha disposto (con l'art. 2, comma 7, lettera b)) che "La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dal 1° ottobre 2026". - Le modifiche disposte dall'art. 2, comma 7, lettere a) e b), del D.L. 22 maggio 2026, n. 89 hanno perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. medesimo ad opera della L. 25 giugno 2026, n. 113, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo vigente dal 23 maggio 2026 al 28 giugno 2026 · versione 140 su Normattiva