Art. 25 — Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa (Artt. 1, 3, 4, 5, 7, 16 ed art. 23 D.L. n. 271/1957 - Art. 16, comma 9, D.L. n. 745/1970 (*) - Art. 14 D.L. n. 688/1982 - Art. 12, comma 2, D.L. n. 331/1993 - Art. 1 legge 15 dicembre 1971, n. 1161)
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Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, qualunque sia la capacita' del deposito. Sono altresi' obbligati alla denuncia di cui al comma 1:
- a)gli esercenti depositi per uso privato, agricolo ed industriale di capacita' superiore a 25 metri cubi;
- b)gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- c)gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacita' globale supera i 10 metri cubi. Sono ((esentate)) dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1 le amministrazioni dello Stato per i depositi di loro pertinenza e gli esercenti depositi per la vendita al minuto, purche' la quantita' di prodotti energetici detenuta in deposito non superi complessivamente i 500 chilogrammi. Gli esercenti impianti e depositi soggetti all'obbligo della denuncia sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Nei predetti depositi non possono essere custoditi prodotti denaturati per usi esenti. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico gli esercenti depositi di oli combustibili, per uso privato o industriale. Gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatti per uso combustione sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare comunicazione di attivita' all'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, e sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico. Per i depositi di cui al comma 1 ed al comma 2, lettera a), nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti la licenza e' intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. ll titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso. Le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche ai depositi commerciali di prodotti energetici denaturati. Per l'esercizio dei predetti depositi, fatta eccezione per i depositi di gas di petrolio liquefatti denaturati per uso combustione, deve essere prestata cauzione nella misura prevista per i depositi fiscali. Per gli prodotti energetici denaturati si applica il regime dei cali previsto dall'art. 4. La licenza di esercizio dei depositi puo' essere sospesa, anche a richiesta dell'amministrazione, a norma del codice di procedura penale, nei confronti dell'esercente che sia sottoposto a procedimento penale per violazioni commesse nella gestione dell'impianto, costituenti delitti, in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla pronuncia di proscioglimento o di assoluzione; la sentenza di condanna comporta la revoca della licenza nonche' l'esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di 5 anni. Gli prodotti energetici assoggettati ad accisa devono circolare con il documento di accompagnamento previsto dall'art. 12. Sono esclusi da tale obbligo gli prodotti energetici trasferiti in quantita' non superiore a 1.000 chilogrammi a depositi non soggetti a denuncia ai sensi del presente articolo ed i gas di petrolio liquefatti per uso combustione trasferiti dagli esercenti la vendita al minuto. Il trasferimento di prodotti energetici assoggettati ad accisa tra depositi commerciali deve essere preventivamente comunicato ((dal mittente)) e confermato all'arrivo dal destinatario, entro lo stesso giorno di ricezione, anche a mezzo fax, agli ((Uffici dell'Agenzia delle dogane)) nella cui circoscrizione territoriale sono ubicati i depositi interessati alla movimentazione. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 745/1970 riguarda il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 3 dicembre 2016 · versione 45 su Normattiva