Art. 26-quaterAltre disposizioni

((Contestualmente all'avvio dell'attivita', i soggetti che effettuano vettoriamento o distribuzione del gas naturale, anche mediante sistemi di trasporto diversi dalle reti, nonche' i soggetti che effettuano estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale, ne danno comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.)) ((I soggetti di cui al comma 1, che effettuano attivita' di vettoriamento o distribuzione del gas naturale:))

  • a)((presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica, una dichiarazione annuale riepilogativa, contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati nelle stazioni di misura, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce;))
  • b)((rendono disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai soggetti cui il prodotto e' consegnato;))
  • c)((comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e al soggetto interessato di cui all'articolo 26, comma 7, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 5 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26quater · fonte su Normattiva