Art. 26-terAccertamento, liquidazione e versamento dell'accisa

L'accertamento e la liquidazione dell'accisa dovuta dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, sono effettuati sulla base di una dichiarazione semestrale contenente gli elementi necessari per la determinazione del debito d'imposta relativo al semestre solare di riferimento. I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. La dichiarazione e' presentata dai soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, esclusivamente in forma telematica, entro la fine dei mesi di settembre e di marzo di ciascun anno. Nella dichiarazione semestrale, i predetti soggetti riportano le somme versate ai sensi del comma 3 relativamente al semestre cui la dichiarazione si riferisce; i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riportano altresi' l'ammontare, in relazione a ciascuna destinazione d'uso, dei consumi indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse nel semestre solare cui la dichiarazione si riferisce nonche' le relative aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, corrispondono l'accisa dovuta in ciascun semestre in rate di acconto mensili da versare entro la fine del mese. Per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa complessivamente dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento o nelle fatture emesse, nei confronti dei consumatori finali, nel mese solare precedente. Per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, ciascuna rata e' pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente. ((Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre.)) Entro la fine del mese in cui e' presentata la dichiarazione semestrale, i soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, versano l'eventuale conguaglio determinato nella medesima dichiarazione. Qualora dalla dichiarazione semestrale risultino somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, le stesse sono detratte dai successivi versamenti di accisa fino al loro completo esaurimento oppure richieste a rimborso, ai sensi dell'articolo 14. I soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, nel periodo intercorrente tra l'inizio dell'attivita' di fornitura e la fine del mese in cui procedono alla fatturazione del gas naturale ceduto, versano acconti mensili nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, che iniziano a consumare gas naturale per uso proprio, corrispondono l'accisa dovuta relativamente al mese in cui ha inizio il consumo, versando un acconto nella misura determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli in base ai dati comunicati dagli stessi soggetti nella denuncia di cui all'articolo 26-bis, comma 1, e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia medesima. Gli importi versati ai sensi dei commi 5 e 6 sono riportati, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il semestre di riferimento, nella dichiarazione di cui al comma 1, relativa allo stesso semestre. La bolletta di pagamento o la fattura rilasciata ai consumatori finali dai soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, riporta, conformemente alle prescrizioni stabilite dall'ARERA, i quantitativi di gas naturale venduti nel periodo cui la bolletta si riferisce nonche' la determinazione dell'importo dell'accisa sui predetti quantitativi calcolato con l'applicazione delle aliquote vigenti al momento della fornitura. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, adeguano l'importo della cauzione di cui all'articolo 26-bis, comma 1, entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento in modo che la stessa cauzione risulti non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Se in base ai dati in possesso della medesima Agenzia, anche acquisiti ai sensi del comma 14, la cauzione prestata risulta non idonea, la stessa ne ridetermina l'importo; in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 64. Nel caso di escussione della cauzione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, se il soggetto obbligato, nei tre mesi antecedenti alla data in cui e' effettuata l'escussione, non ha versato l'accisa dovuta per un importo che superi, al netto di quello eventualmente gia' iscritto a ruolo, il doppio della cauzione escussa, l'Agenzia ridetermina l'importo della cauzione in misura pari al valore dell'accisa dovuta e non versata nei predetti tre mesi; si applicano le disposizioni dell'articolo 64, comma 2, e l'importo della cauzione rideterminato ai sensi del presente comma permane invariato nei sei mesi solari successivi alla data di ricevimento della comunicazione di cui al medesimo articolo 64. I soggetti obbligati di cui all'articolo 26, comma 7, comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, esclusivamente in forma telematica ed entro la fine di ciascun mese solare, i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente, suddivisi per destinazione d'uso. I soggetti di cui all'articolo 26, commi 7, 8 e 9, contabilizzano i quantitativi di gas naturale estratti, acquistati o ceduti. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definiti il modello di dichiarazione semestrale, le relative modalita' di presentazione all'Agenzia e gli elementi specifici da indicare nonche' il contenuto specifico dei modelli per le comunicazioni di cui al comma 11. Con determinazione, adottata dal direttore dell'Agenzia delle entrate e dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono stabilite le modalita' di scambio delle informazioni inerenti ai dati aggregati relativi alle fatture emesse dai singoli soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in relazione alle cessioni di gas naturale fornito ai consumatori finali. 129

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43

129

Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".

Testo vigente dal 20 dicembre 2025, tuttora in vigore · versione 131 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art26ter · fonte su Normattiva