Art. 32(Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione

L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius. Per alcole etilico si intendono:

  • a)tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
  • b)i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
  • c)le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.

Testo vigente dal 29 novembre 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art32 · fonte su Normattiva