Art. 32 — (Art. 25 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione
L'alcole etilico e' sottoposto ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro anidro di prodotto, alla temperatura di 20 Celsius. Per alcole etilico si intendono:
- a)tutti i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore all'1,2 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2207 e 2208, anche quando essi sono parte di un prodotto di un altro capitolo della nomenclatura combinata;
- b)i prodotti che hanno un titolo alcolometrico effettivo superiore al 22 per cento in volume e che rientrano nei codici NC 2204, 2205 e 2206;
- c)le bevande spiritose contenenti prodotti solidi o in soluzione.
Testo vigente dal 29 novembre 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva