Art. 34(Art. 21 D.L. n. 331/1993) Oggetto dell'imposizione

La birra e' sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad ettolitro, alla temperatura di 20 Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito. Si intende per birra qualsiasi prodotto di cui al codice NC 2203 o qualsiasi prodotto contenente una miscela di birra e bevande non alcoliche di cui al codice NC 2206 e, in entrambi i casi, con un titolo alcolometrico effettivo superiore allo 0,5 per cento in volume. E' esente da accisa la birra prodotta da un privato e consumata dallo stesso produttore, dai suoi familiari e dai suoi ospiti, a condizione che non formi oggetto di alcuna attivita' di vendita.

Testo vigente dal 29 novembre 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art34 · fonte su Normattiva