Art. 33-ter — Produzione di alcole etilico da processi di dealcolazione
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((Ferme restando le disposizioni dell'articolo 33, commi 1 e 7, ai soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettere b) e d), che producono vino dealcolato nei limiti di cui all'articolo 37, comma 1, primo periodo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4.)) ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, sono stabilite, per i soggetti esercenti depositi fiscali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), numero 1), che producono vino dealcolato e per i soggetti di cui al comma 1, le condizioni di autorizzazione alla produzione, quelle inerenti all'assetto del deposito fiscale e modalita' semplificate di accertamento e di contabilizzazione.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43
129Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Testo vigente dal 5 aprile 2025 al 18 giugno 2025 · versione 128 su Normattiva