Art. 44
(Art. 37 T.U. spiriti 1924 - Art. 17 T.U. birra 1924 Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334 del 1939) Confisca
I prodotti, le materie prime ed i mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40, ((40-bis,)) 41 e 43 sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente Capo, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne ((costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato.)). ((Quando non e' possibile procedere alla confisca di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilita' delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato)). La confisca di cui al comma 1-bis non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. In caso di mancato versamento, previa diffida al contribuente inadempiente, la confisca e' sempre disposta. (( Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena detentiva non inferiore, nel massimo, a cinque anni, si applica l'articolo 240-bis del codice penale. ))
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva