Art. 45 — (Art. 50 T.U. spinti 1924) Circostanze aggravanti
Qualora i reati di cui agli articoli 40, 41 e 43 siano commessi con il mezzo della corruzione del personale dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di finanza, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni, oltre la multa. Il personale dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza che concorre nei reati di cui al comma 1 e' punito con la reclusione da quattro a sei anni, oltre la multa. L'applicazione della presente disposizione esclude quella dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141)).
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva