Art. 51(Artt. 22 e 23 D.L. n. 271/1957) Obbligazione civile dell'esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente

Nei reati previsti dal presente capo, l'esercente o il vettore e' obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria inflitta al condannato, se questi e' persona da lui dipendente o sottoposta alla sua autorita', direzione o vigilanza e risulti insolvibile. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle ammistrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 29 novembre 1995, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art51 · fonte su Normattiva