Art. 56-ter
Disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica
((Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' attuative degli articoli 52, 53, 53-bis, 54, 55, 56 e 56-bis, anche per quanto concerne la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a), la documentazione da presentare all'atto della denuncia di cui all'articolo 53-bis, comma 1, gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse, le modalita' e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonche' gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attivita' di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.)) 129
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43
129Il D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026".
Testo vigente dal 5 aprile 2025, tuttora in vigore · versione 128 su Normattiva