Art. 62 — Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti
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I bitumi di petrolio (codice NC 2713 2000) sono sottoposti ad imposta di consumo secondo l'aliquota prevista nell'allegato I.29 L'imposta di cui al comma 1 si applica anche ai bitumi contenuti nelle preparazioni e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria, mentre non e' applicabile ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di elementi prefabbricati per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. Per la circolazione e per il deposito dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di bitumi con altre sostanze, si applica la disposizione di cui all'articolo 21, comma 4. 18 19 24 29
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 2002
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha disposto: - (con l'art. 6, comma 1) che e' soppressa l'imposta di consumo sugli oli lubrificanti prevista dall'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504; - (con l'art. 6, comma 3) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1 ottobre 2002.
Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16, nel modificare l'art. 6, comma 3 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 16 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che la sostituzione del presente articolo ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 7, comma 5-bis del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452.
L. 23 dicembre 2005, n. 266
24La L. 23 dicembre 2005, n. 266 ha disposto (con l'art. 1, comma 116) che la denominazione "oli usati" di cui al comma 5 deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in Italia.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
29Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "all'articolo 62: 1) nel comma 1, le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99)"; 2) nel comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)"."
Testo vigente dal 1 giugno 2007 al 25 novembre 2009 · versione 33 su Normattiva