Art. 63
(Art. 4 T.U. spiriti, art. 2 T.U. birra, art. 6 T.U. energia elettrica, approvati con D.M. 8 luglio 1924 - Art. 2 R.D.L. n. 23/1933 - Art. 4 R.D.L. n. 334/1939 - Artt. 4, 5 e 7, allegato H, del D.L.Lgt. 26 aprile 1945, n. 223 - Art. 7 D.L. n. 707/1949 (*) - Art. 10 D.L. n. 50/1950 (**) - Art. 3 D.L. n. 271/1957 - D.P.C.M. 21 dicembre 1990). Licenze di esercizio e diritti annuali
Le licenze di esercizio previste dal presente testo unico sono rilasciate dall'((Ufficio dell'Agenzia delle dogane)), competente per territorio, prima dell'inizio dell'attivita' degli impianti cui si riferiscono ed hanno validita' illimitata. Fatte salve le disposizioni previste per i singoli tributi, la licenza viene revocata quando vengono a mancare i presupposti per l'esercizio dell'impianto. Le licenze di esercizio sono soggette al pagamento di un diritto annuale nella seguente misura:
- a)depositi fiscali (fabbriche ed impianti di lavorazione, di trattamento e di condizionamento): ((258,23 euro));
- b)depositi fiscali (impianti di produzione di vino e di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, depositi): ((103,29 euro));
- c)depositi per uso commerciale di prodotti petroliferi, gia' assoggettati ad accisa, e di prodotti petroliferi denaturati: ((51,64 euro));
- d)impianti di produzione su base forfettaria, di trasformazione, di condizionamento, di alcole e di prodotti alcolici, depositi di alcole denaturato e depositi di alcole non denaturato, assoggettato od esente da accisa: ((51,64 euro));
- e)esercizi di vendita di prodotti alcolici: ((33,57 euro)). Il diritto annuale di cui alla lettera a) e' dovuto anche dai soggetti obbligati al pagamento dell'imposta di consumo disciplinata dall'art. 61. Il diritto annuale di cui alla lettera c) e' dovuto per l'esercizio dei depositi commerciali dei prodotti assoggettati all'imposizione di cui all'articolo 61. La licenza relativa ai depositi di cui alla lettera c) viene rilasciata anche per gli impianti che custodiscono i prodotti soggetti alla disciplina prevista dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1998, n. 448
7La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 21, comma 5) che "A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera e), del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' soppresso".
Testo vigente dal 1 aprile 2010, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva