Art. 64
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Nei casi in cui e' prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Qualora occorre integrare la cauzione, il soggetto obbligato deve provvedervi entro trenta giorni dal termine stabilito dall'amministrazione finanziaria; in caso di inosservanza di tale termine la licenza e' revocata. Non occorre integrazione se l'aumento della cauzione e' inferiore al 10 per cento dell'importo della cauzione prestata.
Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 5 aprile 2025 · versione 0 su Normattiva