Art. 9-bis
Speditore certificato
(( Il soggetto che intende operare come speditore certificato e' preventivamente autorizzato dall'Amministrazione finanziaria; l'autorizzazione, valida fino a revoca, e' rilasciata in considerazione dell'attivita' economica svolta dal soggetto. I prodotti sottoposti ad accisa, gia' immessi in consumo nel territorio dello Stato e trasportati nel territorio di un altro Stato membro per la consegna ad un soggetto avente la qualifica di destinatario certificato, sono contabilizzati in appositi registri approvati dall'Amministrazione finanziaria. Allo speditore certificato e' attribuito un codice identificativo. Restano ferme le disposizioni specifiche previste dal comma 4 in materia di tabacchi lavorati. Lo speditore certificato ha l'obbligo di:
- a)iscrivere nella contabilita' di cui al comma 1 i prodotti trasferiti in un altro Stato membro al momento della loro spedizione, con l'indicazione degli estremi del relativo e-DAS e del luogo in cui i medesimi prodotti sono consegnati;
- b)fornire al trasportatore il codice unico di riferimento amministrativo semplificato di cui all'articolo 10, comma 3;
- c)sottoporsi a qualsiasi controllo o accertamento anche intesi a verificare la regolarita' delle spedizioni dei prodotti di cui al comma 1 effettuate. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, l'Amministrazione finanziaria puo' autorizzare il soggetto che intende, nell'ambito della sua attivita' economica, solo occasionalmente trasportare in un altro Stato membro prodotti sottoposti ad accisa e gia' immessi in consumo nel territorio nazionale, ad operare come speditore certificato occasionale in relazione ad un unico movimento e per una quantita' prestabilita di prodotti. Per i tabacchi lavorati sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i requisiti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le istruzioni per la tenuta della contabilita' indicata nel comma 2, lettera a) nonche' gli obblighi che lo speditore certificato e' tenuto ad osservare, a tutela della salute pubblica, in relazione alle specifiche disposizioni nazionali e unionali del settore dei tabacchi lavorati. Per i prodotti gia' assoggettati ad accisa nel territorio dello Stato, trasferiti ai sensi del presente articolo, l'accisa pagata nel territorio dello Stato e' rimborsata ai sensi dell'articolo 14 su richiesta dello speditore certificato, a condizione che quest'ultimo fornisca la prova del suo avvenuto pagamento e dimostri che il destinatario certificato dello Stato membro di destinazione dei prodotti abbia ricevuto gli stessi e abbia versato l'accisa nel medesimo Stato membro. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di prodotti non unionali sottoposti ad accisa.)) 87
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva