Art. 131 — Collocamento a riposo
Il rapporto d'impiego, oltre che negli altri casi previsti dal presente decreto, cessa con il collocamento a riposo d'ufficio o a domanda, secondo le disposizioni di cui al testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva