Art. 105
[2]Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato, in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo e' disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali o, per sua delega, del direttore provinciale.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva