Art. 139(Nomina dei membri ordinari) I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono membri ordinari: a) il Ragioniere generale dello Stato; b) due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere, designati dai rispettivi presidenti; c) quattordici direttori generali scelti dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra il personale appartenente a Ministeri diversi; d) un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'Avvocato generale; e) due professori ordinari di Universita' designati dal Ministro per la pubblica istruzione; f) venti dipendenti civili dello Stato in rappresentanza del personale. Alla nomina dei venti rappresentanti del personale si provvede mediante designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. Qualora tali designazioni non siano effettuate nel termine di trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvedera' d'ufficio. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del secondo comma, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliere tra i membri ordinari di cui alle lettere b) e c

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I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione sono nominati con decreto del presidente della Repubblica su proposta del presidente del Consiglio dei ministri. Sono membri ordinari:

  • a)il Ragioniere generale dello Stato;
  • b)due magistrati del Consiglio di Stato e due della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere designati dai rispettivi presidenti;
  • c)quattro impiegati designati dal presidente del Consiglio dei ministri con qualifica non inferiore ad ispettore generale, di cui almeno due preposti ad uffici periferici;
  • d)un direttore generale per ciascun ministero designato dal rispettivo ministro;
  • e)due sostituti avvocati generali dello Stato designati dall'avvocato generale;
  • f)due professori ordinari di universita' designati dal ministro per la pubblica istruzione;
  • g)quindici dipendenti dello Stato di cui tre delle carriere direttive, tre delle carriere di concetto, tre delle carriere esecutive, tre delle carriere del personale ausiliario e tre del personale salariato eletti con sistema maggioritario mediante votazione di due candidati, dagli impiegati appartenenti alle rispettive carriere e, per i rappresentanti del personale salariato, dai salariati stessi. I membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) del comma precedente, permangono in carica tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio elegge in adunanza generale due presidenti di sezione da scegliersi tra i membri ordinari di cui alle lettere b), c), d).

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 20 gennaio 1966 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art139 · fonte su Normattiva