Art. 140Guarentigie

I membri ordinari, durante l'esercizio di tale loro ufficio, possono essere collocati a riposo solo a domanda o per raggiungimento dei limiti massimi di eta' o di servizio. Gli stessi non possono essere collocati di ufficio in aspettativa od a riposo per infermita', ne' sottoposti a procedimento disciplinare, se non previo parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica amministrazione. Tale parere e' altresi' necessario perche' possa iniziarsi, dopo la cessazione dalla carica, procedimento per addebiti relativi all'esercizio di questa o ad essa connessi. I membri ordinari durante lo stesso periodo non possono essere trasferiti, se non a domanda o con il loro consenso, a sede di servizio diversa da quella in cui si trovavano assegnati al momento della nomina.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art140 · fonte su Normattiva