Art. 144
Segreteria
Il segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e' nominato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro preposto all'amministrazione cui l'impiegato appartiene ed e' scelto tra gli impiegati delle amministrazioni dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Con le stesse modalita' di cui al comma precedente sono nominati due segretari di sezione. Il segretario del Consiglio superiore ed i segretari di sezione sono collocati nella posizione di fuori ruolo. All'ufficio di segreteria sono comandati impiegati dello Stato entro i limiti stabiliti con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro per il tesoro.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva