Art. 15 — (Segreto d'ufficio) 1. L'Impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non puo' trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalita' previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 7 agosto 1990, n. 241
52La L. 7 agosto 1990, n. 241 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che tale modifica ha effetto "dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24".
Testo vigente dal 2 settembre 1990, tuttora in vigore · versione 60 su Normattiva