Art. 154 — Attribuzioni del personale direttivo
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Il personale delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore di sezione svolge attivita' normativa in applicazione di leggi e regolamenti, di coordinamento, di propulsione e di controllo; cura l'organizzazione tecnico scientifica del lavoro degli uffici e dei servizi anche per adeguarne l'efficienza alle esigenze sociali ed economiche; attende a compiti di studio e ricerche; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'Amministrazione; nei casi stabiliti dalla legge, rappresenta l'Amministrazione e ne cura gli interessi presso gli enti e le societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato; e' preposto alla direzione dei vari rami dell'amministrazione centrale e degli organi periferici provinciali o di circoscrizione piu' estesa, da essa dipendenti. Il personale delle carriere direttive con qualifica inferiore a direttore di sezione collabora all'attivita' dei dirigenti predetti ai sensi dell'art. 159.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 12 dicembre 1972 · versione 0 su Normattiva