Art. 154Attribuzioni del personale direttivo

((Il personale direttivo con qualifica non superiore a direttore aggiunto di divisione svolge, in collaborazione con i funzionari dirigenti, compiti di studio, ricerca, progettazione, vigilanza e controllo; partecipa ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione. Il personale con qualifica di direttore aggiunto di divisione, o equiparata, e' preposto alla direzione degli uffici esterni non riservati alla competenza dei dirigenti, alla direzione delle sezioni o dei reparti di particolare rilevanza e, occorrendo, al coordinamento di piu' sezioni o reparti; nei casi stabiliti dalla legge puo', ove non sia possibile provvedervi a mezzo dei dirigenti, rappresentare l'Amministrazione e curarne gli interessi presso gli enti e societa' sottoposti alla vigilanza dello Stato. Il personale con qualifica di direttore di sezione o equiparata e' preposto alla direzione delle sezioni e dei reparti)).

Testo vigente dal 12 dicembre 1972, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art154 · fonte su Normattiva