Art. 159 — Attribuzioni dei consiglieri
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I consiglieri di 1ª, 2ª e 3ª classe collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate, provvedono anche agli adempimenti di carattere interlocutorio e riferiscono su di essi al direttore di sezione; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'Amministrazione; rilasciano certificazioni e partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, quando manchino impiegati con qualifica superiore. Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attivita'. Tale requisito e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilita' di avvicendamento o che l'amministrazione non vi abbia provveduto.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva