Art. 159 — Attribuzioni dei consiglieri
((I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attivita' di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonche', quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale)). 37 Il personale di cui al precedente comma, durante il periodo di permanenza complessiva nelle qualifiche ivi previste, deve essere adibito almeno a tre diversi settori di attivita'. Tale requisito e' indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneita' per la promozione a direttore di sezione, salvo che non sussista possibilita' di avvicendamento o che l'amministrazione non vi abbia provveduto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
37Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che tale modifica ha effetto dal 1° luglio 1970.
Testo vigente dal 8 gennaio 1971, tuttora in vigore · versione 43 su Normattiva