Art. 18Responsabilita' dell'impiegato verso l'Amministrazione

L'impiegato delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio. Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilita', salva la responsabilita' del superiore che ha impartito l'ordine. L'impiegato, invece, e' responsabile se ha agito per delega del superiore.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art18 · fonte su Normattiva