Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - QUESTIONE RELATIVA ALL'APPLICABILITA' AGLI ENTI PUBBLICI (NELLA SPECIE: ALL'ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI) DEL T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ARTT. 44 E SEGUENTI, DEL R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038 ARTT. 43 E SEGUENTI, DEL R.D. 18 NOVEMBRE 1923 N. 2440, ARTT. 82 E 83, DEL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 24 DELLA COSTITUZIONE - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.
La questione di legittimita' costituzionale degli artt. 44 e ss. del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", 43 e ss. del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 recante "Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti"; 82, 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", 18 e 19 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" limitatamente alla loro applicabilita' agli enti pubblici ed in particolare all'Istituto universitario orientale di Napoli ed alla connessa Opera universitaria, sollevata in riferimento agli artt. 5 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con ordinanza nella quale si riconosce, ai sensi dell'art. 103 della Cost. che alla Corte dei conti e' attribuita la giurisdizione "nelle materie di contabilita' pubblica", non e' rilevante nel giudizio a quo, ove il problema da risolvere concerne esclusivamente la giurisdizione e piu' precisamente i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella della Corte dei conti in materia di responsabilita' dei pubblici amministratori e dipendenti per danno da essi direttamente o indirettamente arrecato agli enti di pertinenza nel corso ed a causa del loro rapporto di ufficio con questo: problema che la stessa ordinanza mostra chiaramente sia da risolvere nel senso del difetto di giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Cosi' che le censure proposte sono in realta' conseguenziali alla affermata illegittimita' costituzionale delle norme di legge disciplinanti il processo dinanzi alla Corte dei conti nei suoi presupposti di legittimazione nelle sue forme di svolgimento, nelle particolari e differenziate modalita' di definizione e l'eventuale fondatezza di esse - o di alcune fra esse - comporterebbe in ipotesi soltanto la parziale illegittimita' delle singole norme cui specificamente si riferiscono ma non anche della norma attributiva della giurisdizione che unicamente rileva nel giudizio a quo.
Riguarda ancheart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 83 r.d. 2440/1923art. 82 r.d. 2440/1923art. 44-ess r.d. 1214/1934art. 43-ess r.d. 1038/1933
IMPIEGO PUBBLICO - RESPONSABILITA' DEI PUBBLICI DIPENDENTI - OMESSA DENUNCIA DI DANNI ARRECATI ALLO STATO - R.D. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 44 E SEGG.; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ARTT. 82 E 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19; R.D. 13 AGOSTO 1933, N. 1038, ARTT. 43 E SEGUENTI - ASSUNTA LESIONE DEGLI ARTT. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 E 103 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NEI CONFRONTI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' SOLLEVATA DALLA REGIONE NEL CORSO DI CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE CON LO STATO - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Sono manifestamente infondate, con riferimento agli artt. 5, 24, 25, 33, 42, 97, 102 e 103 della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale, degli artt. 44 e seguenti del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, 82 e 83 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, 43 e seguenti del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, limitatamente a quanto attiene alla loro applicazione nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia perche', come' stato ritenuto dalla Corte con la sent. n. 110 del 1970, la competenza della Corte dei conti, in materia di contabilita' pubblica, sussiste anche nei confronti delle Regioni, sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale, senza che occorrano particolari norme legislative di applicazione. Cfr.: S. 110/70.
Riguarda ancheart. 43-esegg r.d. 1038/1933art. 83 r.d. 2440/1923art. 44-esegg r.d. 1214/1934art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 82 r.d. 2440/1923
REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELLE NORME SUI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CIVILE - COSTITUZIONE, ART. 103, SECONDO COMMA - GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI - ESTENSIONE. (T.U. 12 LUGLIO 1934, N. 1214, ART. 52; R.D. 18 NOVEMBRE 1923, N. 2440, ARTT. 82 E 83; D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3, ARTT. 18 E 19).
Le conclusioni poste a sostegno nella sent. n. 110 del 1970, sulla applicabilita' ai dipendenti regionali delle norme sui giudizi di conto valgono, per identita' di ragioni, con riferimento anche ai giudizi di responsabilita' civile (c.d. responsabilita' amministrativa) nei confronti degli stessi per gli illeciti posti in essere nell'esercizio delle loro attribuzioni: in tal senso dovendosi oggi intendere estesa, in forza dell'art. 103, 2 comma della Cost., la giurisdizione attribuita alla Corte dei conti, con la connessa iniziativa della Procura generale, dagli artt. 52 del T.U. del 1934, 82 e 83 del R.D. n. 2440 del 1923, 18 e 19 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in ordine ai funzionari ed agenti dipendenti dalle amministrazioni dello Stato.
Riguarda ancheart. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 83 r.d. 2440/1923art. 82 r.d. 2440/1923art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
CORTE DEI CONTI - COSTITUZIONE, ART. 103, SECONDO COMMA - GIURISDIZIONE NELLE MATERIE DI CONTABILITA' PUBBLICA - COMPRENDE I GIUDIZI DI CONTO E QUELLI DI RESPONSABILITA' - ESTENSIONE SOGGETTIVA - ALLARGAMENTO OLTRE L'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA DELLO STATO.
Il 2 comma dell'art. 103 Cost., nel riservare alla giurisdizione della Corte dei conti "le materie di contabilita' pubblica", da un lato, e sotto l'aspetto oggettivo, ne ha assunto la nozione tradizionalmente accolta nella legislazione vigente e nella giurisprudenza, comprensiva dei giudizi di conto e di quelli di responsabilita'; d'altro lato, se sotto l'aspetto soggettivo, ne ha allargato l'ambito oltre quello, cui aveva originario riferimento, dell'Amministrazione diretta dello Stato, tale essendo il proprio significato dell'aggettivo "pubblico", com'e' confermato dallo stesso uso fattone in altre disposizioni della Costituzione, quali ad esempio gli artt. 54, secondo comma, 97 e 98.
Riguarda ancheart. 83 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 82 r.d. 2440/1923art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
IMPIEGO PUBBLICO - ILLECITO DI GESTIONE DEI PUBBLICI DIPENDENTI - GIURISDIZIONE CONTABILE E SULLE RESPONSABILITA' IN GENERE - FINALITA' - GARANTIRE LA REGOLARITA' DELLA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE - FONDAMENTO NEI PRINCIPI ENUNCIATI NELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.
La giurisdizione contabile in senso stretto e quella sulle responsabilita' in genere dei pubblici dipendenti per illecito di gestione nelle sue varie possibili forme hanno il loro punto di raccordo nel fatto che tendono ambedue a garantire l'interesse generale oggettivo alla regolarita' della gestione finanziaria e patrimoniale, evitando tra l'altro il sospetto di compiacenti omissioni o l'affermarsi di pratiche lassiste, in ottemperanza anche al duplice principio della "imparzialita'" e del "buon andamento" dell'amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 82 r.d. 2440/1923art. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 83 r.d. 2440/1923
REGIONI - DIPENDENTI REGIONALI - GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERE L'AZIONE - SPETTANZA ALLA PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI - FACOLTA' DELLA REGIONE DI INTERVENIRE IN GIUDIZIO.
Nei giudizi di conto ed in quelli di responsabilita' a carico di dipendenti regionali, se la legittimazione esclusiva a promuovere l'azione spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti, la Regione puo' tuttavia sempre intervenire in giudizio a norma dell'art. 47 del regolamento di procedura, esplicando in questa sede, e nei limiti compatibili con la struttura officiosa del procedimento, le attivita' processuali che ritenga utili.
Riguarda ancheart. 47 r.d. 2440/1923art. 82 r.d. 2440/1923art. 83 r.d. 2440/1923art. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
CORTE DEI CONTI - GIUDIZI DI CONTO E GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE O CIVILE - POSSIBILE RIUNIONE DEI DUE GIUDIZI - FINALITA'.
Giudizi di conto e giudizi di responsabilita', sia questa contabile o civile, sono anche in pratica strettamente connessi, giacche' l'esame dei conti resi obbligatoriamente dagli agenti contabili e consegnatari puo' essere efficace strumento per rilevare inadempimenti di altri funzionari ed agenti, nel qual caso l'art. 44 del regolamento di procedura stabilisce che possa provvedersi alla riunione dei giudizi di conto e di responsabilita'; laddove, se quest'ultimo spettasse all'autorita' giudiziaria ordinaria, si verificherebbe l'incongruenza che la Corte dei conti, accertato l'illecito, dovrebbe limitarsi poi a farne segnalazione all'amministrazione interessata, libera rimanendo questa di agire o di non agire per il risarcimento del danno.
Riguarda ancheart. 83 r.d. 2440/1923art. 82 r.d. 2440/1923art. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)
CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - ILLECITI DEI DIPENDENTI REGIONALI - AZIONE DI RESPONSABILITA' NEI LORO CONFRONTI - SPETTANZA ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI.
L'azione di responsabilita' nei confronti dei dipendenti della Regione del Friuli-Venezia Giulia per gli illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni spetta alla Procura generale presso la Corte dei conti.
Riguarda ancheart. 19 Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.art. 52 Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti. (034U1214)art. 83 r.d. 2440/1923art. 82 r.d. 2440/1923