Art. 189
Mansioni
Il personale ausiliario provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui e addetto, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell'ufficio ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio. Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva