Art. 200 — Modalita'
Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di eta' ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato. Il ministro competente, su conforme parere del Consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, puo' disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianita' di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianita' nella qualifica gia' ricoperta.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva