Art. 202

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Nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e' attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 maggio 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art202 · fonte su Normattiva