Art. 204 — Attribuzioni del personale degli uffici periferici
I capi degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato esercitano le funzioni attribuite dalle leggi alla competenza di detti uffici. I singoli ordinamenti stabiliscono i compiti specifici del personale addetto agli uffici periferici.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva