Art. 205Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 93, 94 e 95, non sono ammessi ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono".

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art205 · fonte su Normattiva