Art. 205 — Requisito generale di ammissibilita' ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Spiegazione
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Art. 169 — (Scrutinio per merito comparativo) Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalita' dell'impiegato, emmesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi. Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualita' del servizio prestato, alla capacita' organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilita' e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonche' alla cultura generale e alla capacita' professionale. Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianita' minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non piu' di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianita', pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto. Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonche' del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi
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Art. 228 — Promozioni nelle altre carriere
Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto…
Art. 93 — Esclusione dagli esami e dagli scrutini
L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito…
Art. 60 — art. 32 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760
… . 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760) La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La …
Art. 227 — Promozioni nella carriera diplomatico-consolare
Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a distinto nel precedente triennio ed a buono …
Art. 95 — Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari
… procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, e' scrutinato per la promozione. Se il Consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art205 · fonte su Normattiva