Art. 60

[1](art. 32 della legge 2 marzo 1963, n. 307; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 760)

[2]La promozione alla qualifica di ufficiale di seconda classe si consegue a ruolo aperto dopo quattro anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. La promozione ad ufficiale di prima classe si consegue a ruolo aperto dopo tre anni di permanenza senza demerito nella qualifica immediatamente inferiore. Non possono conseguire le promozioni, di cui al presente articolo, gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo, anche per una sola volta, inferiore a "buono".

Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art60 · fonte su Normattiva