Art. 218
Distacco temporaneo
Nell'interesse del servizio il direttore generale dell'Istituto superiore di sanita', sentito l'interessato, puo' disporre il distacco temporaneo di personale da un laboratorio o da un servizio ad un altro.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva