Art. 219 — Attivita' professionale consentita
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Al personale tecnico della carriera direttiva dell'Istituto e' consentito l'espletamento di attivita' professionali connesse con i compiti dell'Istituto stesso.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 9 settembre 1973 · versione 0 su Normattiva