Art. 235 — Valutazione del servizio prestato all'estero. Destinazione all'estero del personale amministrativo
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Ai fini del trattamento di quiescenza e' aumentato di quattro o sei dodicesimi il servizio prestato nelle residenze all'estero determinate con decreto del ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, con riguardo alla distanza dal territorio nazionale, ai disagi ed alle condizioni di clima o di vita che le residenze stesse presentano. Il personale direttivo per i servizi amministrativi dell'amministrazione centrale puo' essere destinato a prestare servizio presso gli uffici all'estero nel limite del 25% del totale dei posti previsti in organico.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 1 luglio 1962 · versione 0 su Normattiva