Art. 237 — Collocamento a disposizione dei prefetti
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I prefetti della Repubblica possono, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, essere collocati a disposizione del Ministero dell'interno, quando sia richiesto dall'interesse del servizio. I prefetti collocati a disposizione vi possono rimanere per tre anni, salvo quando siano investiti di incarichi speciali, nel qual caso lo stato di disposizione si protrae per tutta la durata dell'incarico stesso. I prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di nove oltre quelli dei posti del ruolo organico.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 27 febbraio 2011 · versione 0 su Normattiva