Art. 240
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Negli archivi di Stato designati dal ministero dello interno sono istituite scuole di paleografia e diplomatica e di archivistica. A coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi e superato gli esami viene rilasciato apposito attestato. Le norme relative all'istituzione ed al funzionamento delle scuole sono stabilite con regolamento su proposta del ministro per l'interno di concerto coi ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 15 novembre 1963 · versione 0 su Normattiva